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REGOLAMENTO DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI VERONA
1. L’accesso all’Archivio Storico Diocesano di Verona (=AsdVr) è consentito per la consultazione di documenti necessari per ricerche di carattere storico. Ogni anno, la prima volta in cui si accede alla Sala, l’utente è tenuto a compilare una scheda identificativa e a sottoscrivere l’impegno ad osservare il presente Regolamento.
 
2. L’Archivio è normalmente aperto al pubblico il martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
 
3. La sala di consultazione è videosorvegliata. I video vengono registrati e conservati per un periodo di una settimana.
 
4. Generalmente possono essere consultati solo i documenti che hanno superato il limite convenzionale di settanta anni. Sono invece esclusi quei documenti che, a norma del diritto canonico o per disposizione del Vescovo diocesano o del Direttore dell’AsdVr non possono essere consultati.
 
5. L’utente può richiedere fino a 5 pezzi archivistici (faldoni, registri, volumi, pergamene) in una mattinata.
 
6. La richiesta di consultazione va espressa all’assistente di sala entro ore 11,30. I pezzi in consultazione vanno restituiti entro le ore 12.45.
 
7. Eventualmente, accordandosi con l’assistente di sala, potrà essere lasciato in sospeso un pezzo per il giorno successivo, quando l’utente abbia la certezza di ripresentarsi per la consultazione.
8. I documenti ricevuti in consultazione vanno trattati con la massima cura in vista della loro conservazione. In caso di danneggiamenti causati dall’utente l’AssdVr si riserva la facoltà di rivalersi economicamente e legalmente presso le sedi opportune.
 
9. Nella consultazione dei faldoni o fascicoli di carte sciolte va mantenuto l’ordine in cui queste si trovano. Qualora l’utente riscontri delle anomalie nella disposizione o numerazione delle carte, dovrà segnalarlo all’assistente di sala, senza intervenire autonomamente in opere di riordino.
 
10. È vietato scrivere sovrapponendo i propri fogli o quaderni ai documenti dell’Archivio.
 
11. Quando lo studio dei documenti dell’AsdVr sfoci in una pubblicazione, l’autore è tenuto a donare all’ASDVR almeno una copia di questa; anche nel caso di elaborati dattiloscritti quali tesi di laurea o di dottorato, è richiesta la consegna all’AsdVr di una copia.
 
12. Si può richiedere la fotocopiatura di documenti, o parti di essi, in numero limitato, e comunque sempre previo giudizio dell’assistente di sala in vista della conservazione del materiale. Il prezzo di ciascuna fotocopia è stabilito dall’apposito tariffario.
 
13. È libera la riproduzione fotografica dei documenti mediante mezzi propri, senza l’uso del flash. In ogni caso non è consentita la riproduzione di intere serie o sottoserie. Per la riproduzione integrale di pezzi particolari si procederà ad un apposito accordo con l’AsdVr.
 
14. Per la pubblicazione di fotografie di documenti in opere a stampa dovrà essere richiesta una esplicita autorizzazione scritta alla Direzione dell’Archivio, e si dovrà indicare chiaramente nella didascalia la collocazione archivistica del pezzo. L’utente si impegna inoltre a consegnare gratuitamente all’AsdVr una copia della pubblicazione stessa. Nel caso di pubblicazioni di carattere commerciale è previsto il pagamento di diritti secondo l’apposito tariffario.
 
15. In tutti i casi la riproduzione di documenti avviene nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti. L’utente si impegna, nel caso di riproduzione per:
- scopo di studio: a non divulgare e diffondere ad altri le copie ottenute;
- uso amministrativo: a dichiarare che la riproduzione è eseguita per uso personale e ad impegnarsi a non utilizzarla per scopi diversi da quello indicato;
- pubblicazione: ad inoltrare all’AsdVr apposita richiesta di autorizzazione e ad osservare quanto stabilito nel punto 11 del presente Regolamento.